Interventi di emergenza
Gli interventi di emergenza (art. 7 della legge regionale n°12/2002), sono avviati al verificarsi di eventi eccezionali causati da calamità, conflitti armati, epidemie, situazioni di denutrizione e gravi carenze igienico-sanitarie in un Paese in via di sviluppo.
Si tratta di iniziative straordinarie, di carattere umanitario, volte a fornire assistenza, soccorso, protezione alle popolazioni delle zone colpite da tali eventi.
In tali situazioni la Regione promuove, realizza, coordina o concorre finanziariamente all'attuazione degli interventi di emergenza, anche in collaborazione con le strutture regionali della protezione civile, con le ONG e con soggetti pubblici e privati dotati della necessaria esperienza e competenza.
L’erogazione delle risorse regionali per la realizzazione di questi interventi prevede la pubblicazione di un avviso che descrive in modo dettagliato l’emergenza in atto e identifica le aree destinatarie dell’aiuto e l’ipotesi progettuale richiesta.
I finanziamenti erogati possono raggiungere il 100% della spesa, fino all’ammontare delle disponibilità stanziate.
Gli interventi di emergenza possono essere attivati in tutti i Paesi in via di sviluppo e in transizione.
Di fronte a situazioni ed eventi che richiedono interventi di emergenza e di aiuto umanitario alle popolazioni colpite, il servizio regionale Coordinamento delle politiche europee, programmazione, cooperazione, valutazione può costituire un'apposita unità di crisi con il compito specifico di coordinare gli interventi dei diversi settori dell’amministrazione regionale e dei soggetti del territorio.