Cooperazione internazionale

I bandi per progetti ordinari

I bandi pubblicati negli ultimi anni

I bandi per progetti ordinari vengono pubblicati con cadenza annuale e individuano ogni anno i Paesi prioritari del bando e gli obiettivi di sviluppo ad esso collegati. A questi bandi possono partecipare tutti i soggetti della cooperazione individuati dalla legge regionale 12  art. 4 comma 1, lett.a) e loro forme associative e cioè:

  • Organizzazioni non governative (ONG) idonee ai sensi della Legge n.49 del 26 febbraio 1987 e successive modifiche ed integrazioni
  • Onlus, di cui al D.Lgs. n.460 del 4 dicembre 1997 e successive modifiche e integrazioni
  • Organizzazioni di volontariato di cui alla Legge n.266 dell’11 agosto 1991 e L.R. n.37 del 2 settembre 1996 e successive modifiche e integrazioni
  • Associazioni di promozione sociale di cui alla Legge n.383 del 7 dicembre 2000 e L.R. n.10 del 7 marzo 1995 e successive modifiche e integrazioni
  • Cooperative sociali di cui alla Legge n.381 del 8 novembre 1991 e L.R. n.7 del 4 febbraio 1994 e successive modifiche e integrazioni;
  • Enti locali

Tali soggetti devono prevedere nello statuto attività di cooperazione internazionale.

La percentuale di cofinanziamento viene definita dal bando e non può essere superiore al 70%.

Per approfondire

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ultima modifica 2024-10-10T15:01:10+01:00
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