Cooperazione internazionale

Sospensione dei termini per i progetti di cooperazione internazionale

Rimodulazione delle attività, sospensione di termini e penali per i progetti finanziati nel 2018 e nel 2019

Aggiornamento: per i progetti finanziati nel 2019, il periodo della sospensione dei termini procedimentali è prorogato sino al 15 maggio 2020.

La Regione ha stabilito una sospensione dei termini procedimentali e altre misure volte a facilitare le operazioni di rendicontazione per i progetti di cooperazione internazionale finanziati nel 2018 e nel 2019.

A causa dell'attuale emergenza sanitaria in atto sia a livello nazionale che nei Paesi destinatari degli interventi, infatti, si è resa necessaria una sospensione per consentire l’adeguamento delle attività progettuali e la rendicontazione e chiusura dei progetti già avviati.

Viene così consentito a  tutte le organizzazioni della società civile e agli enti locali capofila dei progetti regionali finanziati nel 2018 di rimodulare le ultime attività e ai soggetti capofila dei progetti finanziati nel 2019 sono concesse le proroghe necessarie a fronteggiare l’emergenza COVID19 sia in ambito regionale sia nei Paesi beneficiari.

In particolare, per i progetti di cooperazione internazionale finanziati dalla Regione nel 2018, approvati con delibera n.2133/2018 e determine n.2079/2018 e 1704/2018 è stabilito:

  • la possibilità per i progetti in corso di rimodulare le ultime azioni previste nel programma di attività a favore di interventi legati all’emergenza Codiv-19 tramite la richiesta di modifica non onerosa (che rispetti le percentuali previste dal relativo bando/avviso)
  • di eliminare il termine dei 60 giorni antecedenti alla data di chiusura del progetto per la richiesta di modifica non onerosa
  • di non applicare la penale per la trasmissione oltre i termini di riferimento della relazione e rendicontazione finale per i progetti le cui scadenze erano previste dopo il 23 febbraio
    2020

Inoltre, per i progetti finanziati nel corso del 2019 con determina n.11458/2019, n. 22058/2019 e delibera n.1400/2019, non si tiene conto del periodo inizialmente compreso tra il 23 febbraio e il 15 aprile ai fini del computo dei termini procedimentali per l’invio, tramite l’applicativo della cooperazione, di richieste di proroghe, modifiche non onerose, relazioni intermedie, richieste di acconto, relazioni finali e invio della rendicontazione finale.

Attenzione! Tale termine è stato ulteriormente prorogato al 15 maggio in attuazione dell’art. 37 del decreto legge n. 23 dell'8 aprile 2020 («Misure urgenti in materia di accesso al credito e di adempimenti fiscali per le imprese, di poteri speciali nei settori strategici, nonchè interventi in materia di salute e lavoro, di proroga di termini amministrativi e processuali»).

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ultima modifica 2022-09-09T08:35:50+01:00
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